Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”
art. 27 "Superamento delle Unioni territoriali intercomunali"
- c. 1 “Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 , esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021" ;
art. 28 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane):
- c. 1 “Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo”;
- c. 5 “A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna”